Il 28 settembre 1970 la commissione per le sanzioni am­ministrative della provincia di Varéna ha inflitto al parrocodi Valkininkai, rev. Algimantas Keina, una multa di 50 rubli per la « violazione delle leggi sui culti religiosi ». Il rev. A. Keina è ricorso contro la suddetta commissione al tribu­nale del popolo della provincia di Varėna, chiedendo l'annul­lamento dell'ingiusta multa comminatagli.

Il 3 novembre 1970 il tribunale del popolo della provincia di Varėna ha discusso il ricorso del rev. A. Keina. Presidente il giudice popolare J. Burokas e pubblico ministero J. Vi­sockis, vicepresidente del Comitato esecutivo del DZDT della provincia di Varėna.

Il tribunale ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:

1.            Il 4 luglio 1970 nella sacrestia della chiesa di Valkininkai venivano preparati alla prima comunione tre bambini istruiti collettivamente dalla cittadina E. Kuraityté.

2.            Il 30 agosto 1970 il rev. A. Keina annunciò pubblica­mente che sarebbe stata celebrata una messa per gli studenti.

3.            Il 6 settembre 1970 il rev. A. Keina permise di servire la messa a due scolari minorenni.

Gli altri motivi sono ancora meno importanti.

A seguito di ciò il rev. A. Keina si è appellato al presi­dente del tribunale supremo della RSS di Lituania spie­gando i motivi per cui riteneva ingiusto il verdetto del tri­bunale del popolo della provincia di Varėna.

1.            La cittadina E. Kuraityté non aveva istruito i bambini; essa è solo addetta alle pulizie della chiesa. Allorché i genitori, non avendo trovato il sacerdote in chiesa, chiesero a lei su quali argomenti il sacerdote esaminasse ibambini, ella indicò loro sul catechismo le domande richieste. Può il parroco venire accusato per questo?

2.            Nel mese di agosto la messa domenicale, su richiesta dei genitori, venne celebrata per i loro figli, affinché crescessero buoni, laboriosi ed esemplari. Da quando si è cominciato ad infliggere multe per aver pregato in chiesa per uno scopo no­bile? Pregare per i genitori e i loro figli è un preciso dovere del sacerdote.

3.            Non esiste alcuna legge che vieti ai minorenni di servire la santa messa. I ragazzi sono venuti spontaneamente, con il consenso dei genitori. Il parroco non ha alcun diritto di cac­ciare fuori né i genitori né i figli venuti in chiesa a pregare. E ognuno prega dove vuole: nei pressi della porta o davanti all'altare.

Il sostituto del presidente del tribunale supremo della RSS lituana, Čapskis, rispose: « Dagli ulteriori documenti acquisiti si deve trarre la conclusione che la commissione aveva il diritto di punirvi per violazione della legge sui culti ».

Il 5 novembre 1971 il rev. Keina si appellò alla procura dell'URSS la quale però rispose che egli era stato punito giu­stamente. La procura ignorò deliberatamente il fatto che la commissione per le sanzioni amministrative della provincia di Varéna volendo punire il parroco aveva persino falsificato una data; infatti, il verbale sulla « istruzione » dei tre bam­bini era stato redatto nel 1968, mentre la commissione vi appose la data del 1970, perché c'è una disposizione in base alla quale una multa non può venire inflitta a più di un mese dalla data del reato commesso.

Il 4 ottobre 1971 la stessa commissione del Comitato ese­cutivo della provincia di Varéna inflisse una seconda multa di 50 rubli al parroco di Valkininkai per il fatto che egli aveva permesso a dei minorenni di servire la messa. Durante la riunione della suddetta commissione al rev. Keina non venne nemmeno permesso di giustificarsi.

Il parroco ricorse nuovamente al tribunale del popolo al fine di ottenere l'annullamento della sanzione. La prima seduta del tribunale ebbe luogo il 15 novembre 1971 a Varéna. Il rev. Keina spiegò che egli non aveva organizzato i ragazzi, né aveva insegnato loro a servire la santa messa. I ragazzi venivano in chiesa spontaneamente e con il con­senso dei genitori. Il parroco richiamò poi l'attenzione del tribunale sul fatto che il decreto del Presidium del Soviet supremo della Lituania in data 12 maggio 1966 non fa divieto ai minorenni di servire le funzioni religiose, mentre egli era stato condannato proprio sulla base di quel decreto. Secondo l'art. 85 della costituzione della RSSdi Lituania e l'art. 8 del codice penale il tribunale è tenuto ad osservare soltanto la legge e nessun'altra « istruzione » particolare.

Dato che non vi era nessun documento comprovante che il parroco avesse organizzato i ragazzi per il servizio della messa la seduta del tribunale venne differita.

La seconda udienza ebbe luogo il 7 dicembre 1971. In quest'occasione il tribunale esibì due testimonianze scritte secondo le quali il rev. Keina aveva organizzato i bambini per il servizio delle funzioni religiose.

Il parroco dimostrò che la testimonianza del giovane Vytas Kazlauskas era falsa, in quanto scritta da J. Visockis; mentre la firma era stata estorta al ragazzo con la minaccia di abbassargli il voto in condotta. La circostanza venne confermata al tribunale dallo stesso ragazzo il quale, in lacrime, dichiarò di essere stato minacciato e di avere perciò firmato la dichiarazione scritta da J. Visockis.

L'altra testimonianza scritta era quella della direttrice del­la scuola media di Valkininkai e una denuncia di due inse­gnanti contro il parroco per il fatto che, occupandosi dei ragazzi, ne disturbava l'educazione ateistica. Il rev. Keina dichiarò che la denuncia era apocrifa, in quanto la firma di uno degli insegnanti era stata imitata. Il parroco aggiunse ancora che le istruzioni sulla base delle quali egli era stato condannato non hanno il valore di legge, in quanto non sono mai state pubblicate e recano sul frontespizio la dicitura: « Da non divulgare sulla stampa ».

La requisitoria del procuratore fu più che altro una lezione di ateismo condita con velate minacce. « Dove andremo a finire se anche i genitori si mettono ad istruire i propri figli? » domandò rabbiosamente, contestando in tal modo il diritto dei genitori di educare i propri figli.

Il tribunale confermò che il parroco era stato punito giu­stamente sull'unica « prova » rappresentata dalla testimo­nianza che il ragazzo, costretto con la forza, aveva dato e poi, piangendo, aveva negato in tribunale.

L'aula era gremita di fedeli. Nel corso del processo la gente si asciugava ogni tanto le lacrime, non riuscendo a restare testimone indifferente della menzogna e dell'inganno. Alla lettura della sentenza si levarono nell'aula unanimi voci di indignazione tanto che i funzionari per maggiore sicurezza chiesero l'intervento della milizia.

Dato che anche dopo la sentenza il parroco continuò a permettere ai ragazzi di accostarsi all'altare, al presidente del Comitato esecutivo della parrocchia di Valkininkai venne inviata una lettera dalla provincia, nella quale si diceva che se il rev. A. Keina avesse persistito nell'ulteriore violazione delle leggi sui culti la chiesa di Valkininkai sarebbe stata chiusa.

Ma né le minacce né i tribunali ed altre persecuzioni pos­sono piegare chi è deciso ad obbedire più a Dio che agli uomini.